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Le domande più frequenti
dei nostri utenti

Se hai bisogno di energia elettrica e non hai il contatore Energetic Solution seguirà la tua pratica della posa del tuo nuovo contatore. Quello che ti serve è comunicarci i tuoi dati! Chiamaci oppure inviaci una mail info@energeticsolution.it e sapremo illuminare le tue giornate!

Il passaggio delle tue forniture con Energetic Solution non comporta in alcun modo l’interruzione dell’erogazione di gas naturale o energia elettrica! Tu dovrai solo pensare a come rilassarti godendo di tutti i confort della tua casa.

Per cambiare l’intestatario delle tue forniture già attive senza comportarne l’interruzione basterà comunicare i tuoi nuovi dati. Mettiti in contatto con noi per effettuare la voltura !

Il conguaglio è la differenza tra i consumi stimati e quelli effettivamente rilevati dal distributore.

La fattura di conguaglio viene emessa nel momento in cui il distributore trasmette i dati reali riferiti a quei periodi che sono stati fatturati con un consumo stimato dal fornitore di energia. 

 

Il bonus sociale è uno sconto sulla bolletta riservato a tutte le famiglie che devono fronteggiare un disagio economico e fisico. È previsto dal Governo e reso operativo dall’ A.R.E.R.A., Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

 

Per accedere al bonus sociale occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte. I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico www.autorita.energia.it.

 

Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di gas naturale (facilmente reperibili sulle bollette), nonché la documentazione relativa all’ISEE.

 

Il bonus è riconosciuto per 12 mesi, dopodiché il cittadino deve rinnovare la richiesta di ammissione ripresentando apposita domanda presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune.

Fornitura di gas naturale

L’Art. 26 del TUA, integrato con l’Allegato I e la Tabella A, stabilisce le aliquote da applicare, le agevolazioni e le esenzioni sui consumi di gas naturale. Sono previste specifiche agevolazioni per i consumi di Gas Naturale diversi da quelle previste per gli Usi Civili.

a)    Aliquota ridotta per usi industriali

  • impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole;
  • gli impieghi nel settore alberghiero;
  • nel settore della distribuzione commerciale;
  • negli esercizi di ristorazione;
  • negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;
  • nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili;
  • anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti;

L’aliquota agevolata è dello 0,012498 €/mc, di gran lunga più conveniente rispetto a quella per gli “usi civili”. Inoltre, i clienti che consumano annualmente più di 1.200.000 mc, hanno diritto ad una riduzione del 40% sia dell’Accisa che dell’Addizionale Regionale, che porta l’aliquota di Accisa a 0,0074988 €/mc (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà). 

b)    Aliquota ridotta per usi per autotrazione

Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai”. 

L’aliquota di Accisa da applicare è 0,00331 €/mc, mentre non si applica l’Addizionale Regionale e l’imposta sostitutiva. 

c)    Aliquota ridotta per la produzione ed autoproduzione di energia elettrica

Il Gas Naturale utilizzato per la produzione di Energia Elettrica ha diritto ad un’aliquota d’Accisa agevolata è 0,0004493 €/mc.  In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30% quale che sia il combustibile impiegato e non è sottoposta ad Addizionale Regionale ai sensi del D.L. 15 settembre 1990 n. 261 convertito dalla L. 12 novembre 1990 n. 331. Gli utenti rientranti in questa categoria devono presentare mensilmente al fornitore di Gas Naturale una specifica dichiarazione nella quale indica i volumi utilizzati per la produzione di Energia Elettrica (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà). 

d)    Sono inoltre previste riduzioni per i consumi di Gas Naturale impiegato:

  • negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi come previsto dal punto 10 della Tabella A del T.U.A., aliquota da applicare 0,01173 €/mc, mentre non si applica l’Addizionale Regionale e l’imposta sostitutiva (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà);
  • gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali per gli usi di riscaldamento come previsto dal punto 16 bis della Tabella A del T.U.A., aliquota da applicare 0,01166 €/mc, mentre non si applica l’Addizionale Regionale e l’imposta sostitutiva (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà). 

Ai sensi dell’Art. 17 comma 1 e della Tabella A del T.U.A., i prodotti soggetti ad Accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:

  • ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari, ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
  • alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle forze armate nazionali;
  • nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto;
  • alle Forze Armate Nazionali quando sia utilizzato come carburante per motori;
  • impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento;
  • impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall’aviazione privata da diporto e per i voli didattici;
  • impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti;
  • prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione;
  • sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati;
  • produzione di magnesio da acqua di mare;
  • prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi;
  • usi interni di raffineria (Art. 22 del T.U.A.);
  • prodotti destinati ad essere impiegati nell’esportazione, vendita a clienti UE ed Extra UE. (Art. 1 comma 3 lettera a del T.U.A).

f)     Esclusi da Accisa (totale o parziale)

Ai sensi dell’Art. 21 comma 13 del T.U.A., i prodotti soggetti ad Accisa sono esclusi dal pagamento della stessa quando sono destinati:

  • ad essere utilizzati principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
  • impiegati nei processi mineralogici.

Per beneficiare di questa specifica agevolazione è necessaria una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il reale utilizzo del Gas Naturale fornito indicando la tipologia di processo produttivo. Nel caso di esclusione parziale, inoltre, è necessaria:

  • una relazione tecnica redatta da un architetto iscritto all’albo con la quale si attesti la percentuale di consumo a cui applicare le imposte o, in alternativa;
  • la documentazione rilasciata dalla Dogana di competenza.

La fornitura di energia elettrica si differenzia in due tipologie: domestico per i clienti privati ed altri usi per le aziende. Per altri usi si intende tutto ciò che non è per utilizzo privato nella propria abitazione, quindi oltre alle imprese i negozi, i garage, gli uffici, ecc. Mentre per i clienti privati l’imposta sul valore aggiunto è sempre del 10% per tutti gli altri usi è al 22%.

Le imprese che possono beneficiare delle agevolazioni ed ottenere la tassazione iva al 10% sono quelle che rientrano D.P.R. n.633/72 ( e successive modificazioni).

Leggi nel nostro articolo quali sono le categorie specifiche che possono accedere alle agevolazioni, clicca qui.

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